QUESTIONI DI BIOETICA

Alimentazione

Gli ebrei consumano cibo kasher (o kosher) cioè ritualmente permesso. Questo è cibo che è stato prodotto e confezionato sotto il controllo della autorità religiosa che ne garantisce la “kasherut”. Molti pazienti desiderano cibo esclusivamente kasher, mentre altri si astengono da taluni cibi proibiti, in particolare maiale e crostacei o anche carne che non sia macellata secondo il rito. Questi, in assenza di cibo kasher, gradiscono cibi vegetariani. È bene comunque consultare il paziente sulla sua osservanza delle regole alimentari e permettergli di conferire con il dietista dell’ospedale. Nei limiti delle prescrizioni terapeutiche, è opportuno consentire alimenti portati dall’esterno. In alcune regioni è attivo, su richiesta, un servizio di fornitura di pasti kasher preparati in strutture HCCP.

Donazioni di organi

L’aiuto a chi soffre è un principio fondamentale dell’ebraismo e la donazione d’organi è considerata un atto di grande solidarietà e di alto valore etico. Non ci sono quindi obiezioni, in generale, alla donazione di organi, se essi sono prelevati dopo che la morte è stata accertata in modo assoluto.

Per alcuni tipi di trapianti, tuttavia, come quelli di cuore e fegato, il problema è più complesso, perché il prelievo deve essere eseguito a cuore battente. Recentemente il Rabbinato ha deciso che  la morte cerebrale documentata mediante elettroencefalogramma, prima ancora che l’arresto cardiaco, può essere considerata un segno di avvenuto decesso, e, quindi, è permesso il prelievo del cuore e di altri organi.

Il dolore, cure palliative e dignità della morte

Secondo la tradizione ebraica è dovere del medico far di tutto per alleviare le sofferenze del paziente. L’ebraismo non ritiene che il dolore abbia un significato particolare dal punto di vista religioso. Le cure palliative sono quindi ammesse e i farmaci antidolorifici possono essere somministrati.

Secondo la tradizione il morente non va lasciato solo, per cui i parenti potrebbero esprimere il desiderio di passare assieme a lui gli ultimi momenti della sua vita. Il morente dovrebbe recitare la confessione dei peccati ed una dichiarazione di fede. È opportuno a tale scopo contattare un rabbino con il consenso dell’interessato e della famiglia.

Accanimento terapeutico e sospensione delle terapie

Non bisogna facilitare ed accelerare la morte ma non bisogna neanche porre ostacoli alla morte cioè mantenere artificialmente in vita un paziente. Quindi se le terapie hanno come unico scopo il prolungamento artificiale della vita, senza alcuna ragionevole speranza di un miglioramento nelle condizioni del paziente, esse non sono obbligatorie e possono anche essere, in alcuni casi, sospese. Sarebbero una inutile sofferenza che è vietato provocare al paziente.

Eutanasia

È proibito ogni atto che possa accelerare la morte, anche quando per i medici non ci sia più alcuna speranza di vita e anche se è il malato stesso a richiederlo. Il medico non deve agire direttamente in questo senso né deve consigliare al malato i modi per togliersi la vita da solo.

Autopsia

Secondo la normativa religiosa ebraica l’autopsia è proibita per non deturpare il corpo, a meno che non sia richiesta da un tribunale o possa servire per capire le cause della morte e quindi salvare altre vite umane.

La sepoltura deve avvenire prima possibile, senza attendere 24 ore. A tal fine si ricorda che la legge dello Stato “Pluralismo culturale e religioso nell’assistenza alla persona e alla famiglia” consente l’inumazione prima delle 24 ore previa registrazione di ECG piatto per 20 minuti. È necessario che gli ospedali collaborino a tal fine con la famiglia.

Dichiarazione Anticipata di Trattamento (DAT) o Testamento biologico

Nella tradizione giuridica ebraica la dichiarazione anticipata è un atto valido per  annullare azioni che potranno essere fatte in stato di  costrizione o ridotta coscienza; quindi per analogia ed entro certi limiti, è permessa la dichiarazione anticipata di trattamento (DAT). Ma questa non può comportare “l’abbandono terapeutico”. Perchè sia valida, la  dichiarazione deve essere fatta davanti a testimoni, e trattare  di situazioni future di costrizione. Sono proposti due modelli di testamento biologico:

1) Il delegante distingue tutta una serie di situazioni drammatiche e per ognuna decide, fin d’ora, quale  debbano essere le decisioni  da prendere (che tipo di  intervento ecc.). Rabbinical Conference of America.

2) una delega nella quale la persona nomina un suo incaricato  che curerà i suoi interessi e che lo  dovrà fare consultandosi, in modo vincolante, con una autorità rabbinica competente e riconosciuta, che  viene indicata nello stesso atto. Agudat Israel of America e Rabbinato italiano.

Sezione curata da:

AME

Associazione Medici Ebraici

Rosanna Supino

Presidente dell’Associazione Medici Ebraici